IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' politecnica delle Marche, rivisto in ottemperanza della legge n. 240/2010, emanato con decreto rettorale n. 618 del 18 maggio 2012 ed entrato in vigore venerdi' 16 giugno 2012; Considerato che: nel corso del tempo sono state formulate osservazioni e proposte di modifica di alcune previsioni dello statuto, quale l'estensione dell'elettorato attivo ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 e al personale tecnico amministrativo in servizio alla data delle elezioni alle quali si ritiene opportuno dare accoglimento; era necessario dare attuazione alle indicazioni fornite dall'Autorita' nazionale anticorruzione nell'aggiornamento per l'anno 2017 del Piano nazionale anticorruzione approvato dall'Anac con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'atto d'indirizzo del 14 maggio 2018 in merito alla composizione del consiglio di disciplina; che era altresi' necessaria una modifica della struttura organizzativa dell'Azienda agraria didattico-sperimentale in ragione della necessita' di riconoscere alla stessa un grado di autonomia di pari livello a quello riconosciuto alle facolta' e ai dipartimenti; Viste le delibere del Senato accademico n. 427 del 23 ottobre 2018 e del consiglio di amministrazione n. 841 del 30 ottobre 2018 con le quali sono state adottate alcune modifiche allo statuto di autonomia secondo il testo allegato (allegato A, parte integrante della presente delibera); Vista la nota del rettore prot. n. 49213 del 19 novembre 2018 con la quale sono state inviate al Miur ai fini del controllo previsto dall'art. 6 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7 della legge n. 240/2010, le predette delibere con allegato il testo dello statuto modificato; Vista la nota del Miur ricevuta dall'Ateneo con prot. n. 1787 del 15 gennaio 2019 con la quale il Miur stesso, «Nell'apprezzare positivamente lo modifiche all'art. 22 dello statuto, che tengono conto delle indicazioni formulate dall'Anac e dal Ministero in materia di composizione del collegio di disciplina» evidenzia che «al fine di assicurare il pieno rispetto del giudizio tra pari (nella norma statutaria correttamente richiamato) e' necessaria una riformulazione dell'articolo, in particolare per quanto attiene al caso in cui il giudizio sia riferito a un professore ordinario» e, nello specifico, suggerisce «di precisare che almeno in componente esterno sia un professore ordinario. Per le stesse motivazione va inoltre specificato che il Presidente del Collegio deve essere scelto tra i professori ordinari»; Ritenuto opportuno riformulare il testo dell'art. 22 dello statuto anche in adeguamento delle osservazioni del Miur come di seguito riportato: «Art. 22 (Collegio di disciplina). 1. E' istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante al consiglio di amministrazione. 2. Il Collegio, che opera secondo il principio del giudizio tra pari, e' composto: a) due professori ordinari; b) due professori associati; c) due ricercatori; d) tre componenti esterni, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore in servizio presso le universita' italiane. 3. Per le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere a), b) l'elettorato attivo e' costituito da tutti gli appartenenti alla categoria medesima, mentre l'elettorato passivo e' costituito da tutti gli appartenenti alla medesima categoria in regime di tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. Per le elezioni della rappresentanza di cui alla lettera c), l'elettorato attivo e' costituito da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera a) e lettera b) della legge n. 240/2010, mentre l'elettorato passivo e' composto dai ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione e dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010. I componenti di cui alla lettera d) sono designati dal Senato accademico su proposta del rettore. I componenti sono nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio agisce secondo il principio del giudizio tra pari e disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento, approvato con decreto del rettore, previo parere favorevole del Senato accademico. 3-bis. Il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori spetta al rettore. La titolarita' del potere di attivazione del procedimento disciplinare quando l'autore della presunta violazione e' il rettore spetta al Decano dell'Universita' politecnica delle Marche. 4. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, e indennita'.» Considerato che con la nuova formulazione dell'art. 22 dello statuto viene previsto un ulteriore componente esterno e viene specificato altresi' che i tre componenti esterni devono essere: un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; Ritenuto che tale previsione consente di attuare il principio del giudizio tra pari nella sua pienezza; Ritenuto altresi' opportuno disciplinare il funzionamento del collegio di disciplina mediante l'adozione di un apposito regolamento che stabilira' le concrete modalita' di svolgimento dei lavori del collegio stesso (se attraverso sezioni o in composizione unitaria) nonche' le modalita' di individuazione del Presidente del collegio; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio studentesco nella seduta del 13 febbraio 2019 in ordine al nuovo testo dell'art. 22 dello statuto; Vista la delibera n. 52 del 31 gennaio 2019 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate all'art. 22 dello statuto; Vista la delibera n. 48 del 5 marzo 2019 con la quale il Senato accademico ha autorizzato le modifiche apportate all'art. 22 dello statuto; Decreta: A) Di emanare le modifiche al testo dell'art. 22 dello statuto di autonomia dell'Universita' politecnica delle Marche come di seguito riportato: «Art. 22 (Collegio di Disciplina). - 1. E' istituito il Collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante al consiglio di amministrazione. 2. Il Collegio, che opera secondo il principio del giudizio tra pari, e' composto: a) due professori ordinari; b) due professori associati; c) due ricercatori; d) tre componenti esterni, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore in servizio presso le universita' italiane. 3. Per le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere a), b) l'elettorato attivo e' costituito da tutti gli appartenenti alla categoria medesima, mentre l'elettorato passivo e' costituito da tutti gli appartenenti alla medesima categoria in regime di tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. Per le elezioni della rappresentanza di cui alla lettera c), l'elettorato attivo e' costituito da tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera a) e lettera b) della legge n. 240/2010, mentre l'elettorato passivo e' composto dai ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione e dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. b) della legge n. 240/2010. I componenti di cui alla lettera d) sono designati dal Senato accademico su proposta del rettore. I componenti sono nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio agisce secondo il principio del giudizio tra pari e disciplina il proprio funzionamento mediante l'adozione di un regolamento, approvato con decreto del rettore, previo parere favorevole del Senato accademico. 3-bis. Il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti di professori e ricercatori spetta al rettore. La titolarita' del potere di attivazione del procedimento disciplinare quando l'autore della presunta violazione e' il rettore spetta al Decano dell'Universita' politecnica delle Marche. 4. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, e indennita'.» Pertanto il testo dello statuto di autonomia dell'Universita' politecnica delle Marche risulta come da allegato (allegato «A» al presente decreto). B) Il presente decreto viene inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dello stesso. Ancona, 11 marzo 2019 Il Rettore: Longhi ____________ Avvertenza: Per la consultazione del testo dello statuto e' possibile collegarsi al sito dell'Ateneo al seguente link: https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Statuto_regolamenti_normativ a/Statuto