IL RETTORE 
 
  Visto lo statuto di autonomia  dell'Universita'  politecnica  delle
Marche, rivisto in ottemperanza  della  legge  n.  240/2010,  emanato
con decreto rettorale n. 618 del 18 maggio 2012 ed entrato in  vigore
venerdi' 16 giugno 2012; 
  Considerato che: 
    nel corso del tempo sono state formulate osservazioni e  proposte
di modifica di alcune previsioni dello  statuto,  quale  l'estensione
dell'elettorato attivo ai ricercatori  a  tempo  determinato  di  cui
all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 e al personale
tecnico amministrativo in servizio  alla  data  delle  elezioni  alle
quali si ritiene opportuno dare accoglimento; 
    era  necessario  dare   attuazione   alle   indicazioni   fornite
dall'Autorita' nazionale anticorruzione nell'aggiornamento per l'anno
2017 del  Piano  nazionale  anticorruzione  approvato  dall'Anac  con
delibera  n.  1208   del   22   novembre   2017   e   dal   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   nell'atto
d'indirizzo del 14  maggio  2018  in  merito  alla  composizione  del
consiglio di disciplina; 
    che  era  altresi'  necessaria  una  modifica   della   struttura
organizzativa dell'Azienda agraria didattico-sperimentale in  ragione
della necessita' di riconoscere alla stessa un grado di autonomia  di
pari livello a quello riconosciuto alle facolta' e ai dipartimenti; 
  Viste le delibere del Senato accademico n. 427 del 23 ottobre  2018
e del consiglio di amministrazione n. 841 del 30 ottobre 2018 con  le
quali sono state adottate alcune modifiche allo statuto di  autonomia
secondo  il  testo  allegato  (allegato  A,  parte  integrante  della
presente delibera); 
  Vista la nota del rettore prot. n. 49213 del 19 novembre  2018  con
la quale sono state inviate al Miur ai fini  del  controllo  previsto
dall'art. 6 della legge n. 168/1989 e  dell'art.  2,  comma  7  della
legge n. 240/2010, le predette delibere con allegato il  testo  dello
statuto modificato; 
  Vista la nota del Miur ricevuta dall'Ateneo con prot. n.  1787  del
15 gennaio  2019  con  la  quale  il  Miur  stesso,  «Nell'apprezzare
positivamente lo modifiche all'art. 22  dello  statuto,  che  tengono
conto delle  indicazioni  formulate  dall'Anac  e  dal  Ministero  in
materia di composizione del collegio di disciplina» evidenzia che «al
fine di assicurare il pieno rispetto del  giudizio  tra  pari  (nella
norma  statutaria  correttamente  richiamato)   e'   necessaria   una
riformulazione dell'articolo, in particolare per  quanto  attiene  al
caso in cui il giudizio sia riferito a un  professore  ordinario»  e,
nello specifico, suggerisce «di precisare che  almeno  in  componente
esterno sia un professore ordinario. Per  le  stesse  motivazione  va
inoltre specificato che il Presidente del Collegio deve essere scelto
tra i professori ordinari»; 
  Ritenuto opportuno riformulare il testo dell'art. 22 dello  statuto
anche in adeguamento delle osservazioni  del  Miur  come  di  seguito
riportato: 
  «Art. 22 (Collegio di disciplina). 1. E' istituito il  Collegio  di
disciplina con  il  compito  di  svolgere  la  fase  istruttoria  dei
procedimenti disciplinari  a  carico  dei  professori  e  ricercatori
universitari e di esprimere in merito parere vincolante al  consiglio
di amministrazione. 
  2. Il Collegio, che opera secondo il  principio  del  giudizio  tra
pari, e' composto: 
    a) due professori ordinari; 
    b) due professori associati; 
    c) due ricercatori; 
    d) tre componenti esterni, di cui  un  professore  ordinario,  un
professore  associato  ed  un  ricercatore  in  servizio  presso   le
universita' italiane. 
  3. Per le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere a),  b)
l'elettorato attivo e' costituito  da  tutti  gli  appartenenti  alla
categoria medesima, mentre  l'elettorato  passivo  e'  costituito  da
tutti gli appartenenti alla medesima categoria  in  regime  di  tempo
pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. 
  Per le elezioni  della  rappresentanza  di  cui  alla  lettera  c),
l'elettorato attivo e' costituito da  tutti  i  ricercatori  a  tempo
indeterminato e determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera a)  e
lettera b) della legge n. 240/2010, mentre  l'elettorato  passivo  e'
composto dai ricercatori a tempo indeterminato  in  regime  di  tempo
pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione e  dai
ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett.  b)
della legge n. 240/2010. 
  I componenti di cui alla  lettera  d)  sono  designati  dal  Senato
accademico su proposta del rettore. 
  I componenti sono nominati con  decreto  del  rettore,  restano  in
carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Il
Collegio  agisce  secondo  il  principio  del  giudizio  tra  pari  e
disciplina  il  proprio  funzionamento  mediante  l'adozione  di   un
regolamento,  approvato  con  decreto  del  rettore,  previo   parere
favorevole del Senato accademico. 
  3-bis. Il potere di iniziativa dei  procedimenti  disciplinari  nei
confronti di professori e ricercatori spetta al rettore. 
  La  titolarita'  del  potere  di   attivazione   del   procedimento
disciplinare quando l'autore della presunta violazione e' il  rettore
spetta al Decano dell'Universita' politecnica delle Marche. 
  4. La partecipazione al Collegio di disciplina non da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, e indennita'.» 
  Considerato che  con  la  nuova  formulazione  dell'art.  22  dello
statuto viene  previsto  un  ulteriore  componente  esterno  e  viene
specificato altresi' che i tre componenti esterni devono  essere:  un
professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; 
  Ritenuto che tale previsione consente di attuare il  principio  del
giudizio tra pari nella sua pienezza; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  disciplinare  il  funzionamento  del
collegio di disciplina mediante l'adozione di un apposito regolamento
che stabilira' le concrete modalita' di svolgimento  dei  lavori  del
collegio stesso (se attraverso sezioni o  in  composizione  unitaria)
nonche' le modalita' di individuazione del Presidente del collegio; 
  Visto il parere favorevole espresso dal consiglio studentesco nella
seduta del 13 febbraio 2019 in ordine al  nuovo  testo  dell'art.  22
dello statuto; 
  Vista la delibera n. 52  del  31  gennaio  2019  con  la  quale  il
consiglio di  amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole  alle
modifiche apportate all'art. 22 dello statuto; 
  Vista la delibera n. 48 del 5 marzo 2019 con  la  quale  il  Senato
accademico ha autorizzato le modifiche apportate  all'art.  22  dello
statuto; 
 
                              Decreta: 
 
  A) Di emanare le modifiche al testo dell'art. 22 dello  statuto  di
autonomia dell'Universita' politecnica delle Marche come  di  seguito
riportato: 
  «Art. 22 (Collegio di Disciplina). - 1. E' istituito il Collegio di
disciplina con  il  compito  di  svolgere  la  fase  istruttoria  dei
procedimenti disciplinari  a  carico  dei  professori  e  ricercatori
universitari e di esprimere in merito parere vincolante al  consiglio
di amministrazione. 
  2. Il Collegio, che opera secondo il  principio  del  giudizio  tra
pari, e' composto: 
    a) due professori ordinari; 
    b) due professori associati; 
    c) due ricercatori; 
    d) tre componenti esterni, di cui  un  professore  ordinario,  un
professore  associato  ed  un  ricercatore  in  servizio  presso   le
universita' italiane. 
  3. Per le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere a),  b)
l'elettorato attivo e' costituito  da  tutti  gli  appartenenti  alla
categoria medesima, mentre  l'elettorato  passivo  e'  costituito  da
tutti gli appartenenti alla medesima categoria  in  regime  di  tempo
pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione. 
  Per le elezioni  della  rappresentanza  di  cui  alla  lettera  c),
l'elettorato attivo e' costituito da  tutti  i  ricercatori  a  tempo
indeterminato e determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera a)  e
lettera b) della legge n. 240/2010, mentre  l'elettorato  passivo  e'
composto dai ricercatori a tempo indeterminato  in  regime  di  tempo
pieno o che optino per il tempo pieno al momento dell'elezione e  dai
ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett.  b)
della legge n. 240/2010. 
  I componenti di cui alla  lettera  d)  sono  designati  dal  Senato
accademico su proposta del rettore. 
  I componenti sono nominati con  decreto  del  rettore,  restano  in
carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili. Il
Collegio  agisce  secondo  il  principio  del  giudizio  tra  pari  e
disciplina  il  proprio  funzionamento  mediante  l'adozione  di   un
regolamento,  approvato  con  decreto  del  rettore,  previo   parere
favorevole del Senato accademico. 
  3-bis. Il potere di iniziativa dei  procedimenti  disciplinari  nei
confronti di professori e ricercatori spetta al rettore. 
  La  titolarita'  del  potere  di   attivazione   del   procedimento
disciplinare quando l'autore della presunta violazione e' il  rettore
spetta al Decano dell'Universita' politecnica delle Marche. 
  4. La partecipazione al Collegio di disciplina non da'  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, e indennita'.» 
  Pertanto il  testo  dello  statuto  di  autonomia  dell'Universita'
politecnica delle Marche risulta come da allegato  (allegato  «A»  al
presente decreto). 
  B) Il presente decreto viene inviato al Ministero  della  giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  e  lo  statuto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo dalla data di pubblicazione dello stesso. 
 
    Ancona, 11 marzo 2019 
 
                                                   Il Rettore: Longhi 

                            ____________ 
 
Avvertenza: 
 
    Per  la  consultazione  del  testo  dello  statuto  e'  possibile
collegarsi al sito dell'Ateneo al seguente link: 
      https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Statuto_regolamenti_normativ
a/Statuto